Art. 445. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche 1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste da disposizioni vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalita' di sviluppo del progetto: a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; i periodi eccedenti i diciotto mesi non sono retribuiti; b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto; c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero; d) assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa categoria di inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali, quando tale misura sia ritenuta dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto. 2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. Del relativo periodo non si tiene conto del cumulo delle aspettative di cui all'Art. 318. La stabile convivenza e' accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente. 3. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volonta' alle previste terapie, l'ente dispone, con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneita' allo svolgimento della prestazione lavorativa. 4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'ente nei quindici giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.