Art. 445.
    Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
    1.  Allo  scopo  di  favorire la riabilitazione e il recupero dei
dipendenti  a  tempo  indeterminato nei confronti dei quali sia stata
accertato,  da  una  struttura  sanitaria  pubblica  o  da  strutture
associative  convenzionate previste da disposizioni vigenti, lo stato
di  tossicodipendenza  o  di  alcolismo  cronico e che si impegnino a
sottoporsi  a  un  progetto terapeutico di recupero predisposto dalle
predette  strutture,  sono  stabilite  le seguenti misure di sostegno
secondo le modalita' di sviluppo del progetto:
      a) il  diritto alla conservazione del posto per l'intera durata
del   progetto   di  recupero,  con  corresponsione  del  trattamento
economico  previsto  dal  contratto collettivo nazionale di lavoro; i
periodi eccedenti i diciotto mesi non sono retribuiti;
      b) concessione  di  permessi  giornalieri  orari retribuiti nel
limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
      c) riduzione  dell'orario  di  lavoro, con l'applicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a
tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
      d) assegnazione   del   lavoratore   a  mansioni  della  stessa
categoria  di  inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali,
quando  tale  misura  sia  ritenuta  dalla  struttura che gestisce il
progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
    2.  I  dipendenti,  i  cui  parenti  entro il secondo grado o, in
mancanza,  entro  il  terzo  grado,  ovvero  i  conviventi stabili si
trovino  nelle  condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a
dare   attuazione   al   progetto   di   recupero,   possono   fruire
dell'aspettativa  per  motivi  di  famiglia  per  l'intera durata del
progetto medesimo. Del relativo periodo non si tiene conto del cumulo
delle  aspettative  di  cui  all'Art.  318.  La stabile convivenza e'
accertata  sulla  base della certificazione anagrafica presentata dal
dipendente.
    3. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per
loro volonta' alle previste terapie, l'ente dispone, con le modalita'
previste  dalle  disposizioni  vigenti, l'accertamento dell'idoneita'
allo svolgimento della prestazione lavorativa.
    4.  Il  dipendente  deve  riprendere  servizio  presso l'ente nei
quindici giorni successivi alla data di completamento del progetto di
recupero.