Art. 446.
     Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali
    1.  L'amministrazione  adotta,  nel  rispetto  delle  forme della
partecipazione  sindacale  e  delle raccomandazioni della commissione
europea  il  codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere
nella  lotta  contro  le  molestie  sessuali  nei  luoghi  di  lavoro
riportato nell'allegato «S».