Art. 447. F i n a l i t a' 1. L'amministrazione, nel rispetto dei principi contenuti nella legge regionale 11 luglio 2002, n. 16, interviene con le disposizioni di cui al presente capo al fine di prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione del fenomeno del «mobbing» nei luoghi di lavoro della giunta. 2. L'amministrazione individua nella crescita e nello sviluppo di una cultura del rispetto dei diritti dei dipendenti gli elementi fondamentali per il raggiungimento delle finalita' indicate al comma 1 e per un'ottimale utilizzazione delle risorse umane.