Art. 447.
                          F i n a l i t a'
    1.  L'amministrazione,  nel rispetto dei principi contenuti nella
legge regionale 11 luglio 2002, n. 16, interviene con le disposizioni
di   cui  al  presente  capo  al  fine  di  prevenire  e  contrastare
l'insorgenza e la diffusione del fenomeno del «mobbing» nei luoghi di
lavoro della giunta.
    2. L'amministrazione individua nella crescita e nello sviluppo di
una  cultura  del  rispetto  dei  diritti dei dipendenti gli elementi
fondamentali  per il raggiungimento delle finalita' indicate al comma
1 e per un'ottimale utilizzazione delle risorse umane.