Art. 448. Definizione del mobbing 1. Ai fini delle presenti disposizioni per «mobbing» s'intendono atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti dei dipendenti da parte di soggetti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale. 2. Gli atti ed i comportamenti di cui al comma 1 possono consistere in: a) pressioni o molestie psicologiche; b) calunnie sistematiche; c) maltrattamenti verbali ed offese personali; d) minacce od atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente od avvilire, anche in forma velata ed indiretta; e) critiche immotivate ed atteggiamenti ostili; f) delegittimazione dell'immagine, anche di fronte a colleghi ed a soggetti estranei all'amministrazione; g) esclusione od immotivata marginalizzazione dall'attivita' lavorativa ovvero svuotamento delle mansioni; h) attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni fisiche e psicologiche del dipendente; i) attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto; l) impedimento sistematico ed immotivato all'accesso a notizie ed informazioni inerenti l'ordinaria attivita' di lavoro; m) marginalizzazione immotivata del dipendente rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento profes-sionale; n) esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del dipendente, idonee a produrre danni o seri disagi; o) atti vessatori correlati alla sfera privata del dipendente, consistenti in discriminazioni sessuali, di razza, di lingua e di religione.