Art. 448.
                       Definizione del mobbing
    1.  Ai fini delle presenti disposizioni per «mobbing» s'intendono
atti  e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo,
posti  in essere nei confronti dei dipendenti da parte di soggetti in
posizione   sovraordinata   ovvero   da  altri  colleghi,  e  che  si
caratterizzano   come  una  vera  e  propria  forma  di  persecuzione
psicologica o di violenza morale.
    2.  Gli  atti  ed  i  comportamenti  di  cui  al  comma 1 possono
consistere in:
      a) pressioni o molestie psicologiche;
      b) calunnie sistematiche;
      c) maltrattamenti verbali ed offese personali;
      d) minacce od atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente
od avvilire, anche in forma velata ed indiretta;
      e) critiche immotivate ed atteggiamenti ostili;
      f) delegittimazione  dell'immagine,  anche di fronte a colleghi
ed a soggetti estranei all'amministrazione;
      g) esclusione  od  immotivata  marginalizzazione dall'attivita'
lavorativa ovvero svuotamento delle mansioni;
      h) attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque
idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni fisiche e
psicologiche del dipendente;
      i) attribuzione  di  compiti  dequalificanti  in  relazione  al
profilo professionale posseduto;
      l) impedimento  sistematico ed immotivato all'accesso a notizie
ed informazioni inerenti l'ordinaria attivita' di lavoro;
      m) marginalizzazione  immotivata  del  dipendente  rispetto  ad
iniziative   formative,   di   riqualificazione  e  di  aggiornamento
profes-sionale;
      n) esercizio  esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei
confronti del dipendente, idonee a produrre danni o seri disagi;
      o) atti  vessatori correlati alla sfera privata del dipendente,
consistenti  in  discriminazioni  sessuali,  di razza, di lingua e di
religione.