Art. 450. Centro anti-mobbing 1. Ferme restando le competenze attribuite dalla legge alle aziende sanitarie locali in materia di istituzione dei centri anti mobbing, l'amministrazione puo' istituire, d'intesa con l'azienda sanitaria locale competente sul territorio, anche mediante convenzione con associazioni senza fini di lucro, un «Centro anti-mobbing» presso la sede degli uffici della giunta, alfine di fornire una adeguata assistenza al dipendente oggetto di discriminazioni. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il centro opera alle dirette dipendenze del datore di lavoro. 3. All'interno del centro operano le figure professionali individuate dall'Art. 4 della legge regionale 11 luglio 2002, n. 16. 4. Il centro, nel caso in cui accerti l'effettiva esistenza di elementi atti a configurare le fattispecie di cui all'Art. 448, assume, entro sessanta giorni dalla richiesta del dipendente, iniziative a tutela del medesimo, ed in particolare: a) fornisce una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore; b) avvia, qualora la situazione lo richieda, primi interventi di sostegno psicologico; c) nel caso in cui riscontri la probabile avvenuta insorgenza di stati patologici determinati od aggravati dal mobbing, indirizza il dipendente, con il suo consenso, al servizio sanitario specialistico; d) relaziona al direttore del dipartimento competente in materia di personale la situazione di disagio del dipendente, invitandolo ad assumere i provvedimenti idonei per rimuoverne le cause. 5. La segnalazione di cui al comma 4, lettera d) contiene una circostanziata analisi dei fatti, l'istruttoria compiuta per l'accertamento della sussistenza del fenomeno del mobbing, eventualmente supportata da testimonianze e/o atti, e la valutazione finale. 6. Il centro trasmette periodicamente all'osservatorio previsto dall'Art. 6 della legge regionale 11 luglio 2002, n. 16, e al datore di lavoro dati ed informazioni relative ai casi trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, alfine di consentire il monitoraggio e l'analisi dell'incidenza del fenomeno del mobbing negli uffici della Regione Lazio. 7. Nel caso in cui il centro non accerti elementi ai a configurare le fattispecie di cui all'Art. 448, il dipendente interessato puo' rivolgersi all'osservatorio previsto dall'Art. 6 della legge regionale 11 luglio 2002, n. 16, richiedendo un'audizione.