Art. 450.
                         Centro anti-mobbing
    1.  Ferme  restando  le  competenze  attribuite  dalla legge alle
aziende  sanitarie  locali  in materia di istituzione dei centri anti
mobbing,  l'amministrazione  puo'  istituire,  d'intesa con l'azienda
sanitaria   locale   competente   sul   territorio,   anche  mediante
convenzione   con  associazioni  senza  fini  di  lucro,  un  «Centro
anti-mobbing»  presso  la  sede  degli uffici della giunta, alfine di
fornire   una   adeguata   assistenza   al   dipendente   oggetto  di
discriminazioni.
    2.  Nell'ipotesi  di cui al comma 1, il centro opera alle dirette
dipendenze del datore di lavoro.
    3.   All'interno  del  centro  operano  le  figure  professionali
individuate dall'Art. 4 della legge regionale 11 luglio 2002, n. 16.
    4.  Il  centro,  nel caso in cui accerti l'effettiva esistenza di
elementi  atti  a  configurare  le  fattispecie  di cui all'Art. 448,
assume,   entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta  del  dipendente,
iniziative a tutela del medesimo, ed in particolare:
      a) fornisce  una  prima  consulenza  in  ordine  ai diritti del
lavoratore;
      b) avvia,  qualora  la situazione lo richieda, primi interventi
di sostegno psicologico;
      c) nel  caso  in cui riscontri la probabile avvenuta insorgenza
di  stati  patologici determinati od aggravati dal mobbing, indirizza
il   dipendente,   con   il   suo  consenso,  al  servizio  sanitario
specialistico;
      d) relaziona   al  direttore  del  dipartimento  competente  in
materia  di  personale  la  situazione  di  disagio  del  dipendente,
invitandolo  ad  assumere  i  provvedimenti  idonei per rimuoverne le
cause.
    5.  La  segnalazione  di  cui al comma 4, lettera d) contiene una
circostanziata   analisi   dei   fatti,  l'istruttoria  compiuta  per
l'accertamento   della   sussistenza   del   fenomeno   del  mobbing,
eventualmente  supportata da testimonianze e/o atti, e la valutazione
finale.
    6.  Il  centro trasmette periodicamente all'osservatorio previsto
dall'Art.  6 della legge regionale 11 luglio 2002, n. 16, e al datore
di lavoro dati ed informazioni relative ai casi trattati nel rispetto
della  normativa  vigente  in  materia  di tutela dei dati personali,
alfine  di  consentire il monitoraggio e l'analisi dell'incidenza del
fenomeno del mobbing negli uffici della Regione Lazio.
    7.  Nel  caso  in  cui  il  centro  non  accerti  elementi  ai  a
configurare  le  fattispecie  di  cui  all'Art.  448,  il  dipendente
interessato  puo'  rivolgersi  all'osservatorio  previsto dall'Art. 6
della   legge   regionale   11 luglio   2002,   n.   16,  richiedendo
un'audizione.