Art. 451.
                     Provvedimenti disciplinari
    1.  Ferme restando le responsabilita' civili e penali che possono
derivare  a  seguito  dell'accertamento  del fenomeno del mobbing, il
datore  di lavoro, sulla base della segnalazione di cui all'Art. 450,
comma 4, lettera d), avvia le procedure per l'eventuale adozione, nei
confronti del soggetto individuato, delle sanzioni disciplinari.