Art. 451. Provvedimenti disciplinari 1. Ferme restando le responsabilita' civili e penali che possono derivare a seguito dell'accertamento del fenomeno del mobbing, il datore di lavoro, sulla base della segnalazione di cui all'Art. 450, comma 4, lettera d), avvia le procedure per l'eventuale adozione, nei confronti del soggetto individuato, delle sanzioni disciplinari.