Art. 452. Fonti e finalita' 1. Le disposizioni di cui al presente capo, in attuazione dell'Art. 30, comma 1, lettera o) della legge di organizzazione, sono adottate in conformita' agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto del presidente della Repubblica 27 giugno 1992 n. 352, al fine di garantire e disciplinare l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Lazio. 2. Le attivita' di informazione, promosse dalla Regione, sono in particolare finalizzate a: a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative e regolamentari, alfine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attivita' dell'amministrazione ed il suo funzio-namento; c) favorire la conoscenza e l'accesso ai servizi pubblici; d) promuovere conoscenze allargate ed approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale. 3. Il diritto alla informazione si intende realizzato anche con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. 4. Tale diritto potra' essere garantito anche in via telematica, nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione. 5. Restano ferme particolari forme di pubblicita' degli atti previsti da apposite disposizioni di legge o di regolamento.