Art. 452.
                          Fonti e finalita'
    1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  capo,  in attuazione
dell'Art. 30, comma 1, lettera o) della legge di organizzazione, sono
adottate  in  conformita'  agli  articoli  22  e seguenti della legge
7 agosto  1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto del
presidente  della  Repubblica  27 giugno  1992  n.  352,  al  fine di
garantire  e  disciplinare  l'esercizio  del  diritto  di  accesso ai
documenti amministrativi della Regione Lazio.
    2.  Le attivita' di informazione, promosse dalla Regione, sono in
particolare finalizzate a:
      a) illustrare  e  favorire  la  conoscenza  delle  disposizioni
normative e regolamentari, alfine di facilitarne l'applicazione;
      b) illustrare  le  attivita'  dell'amministrazione  ed  il  suo
funzio-namento;
      c) favorire la conoscenza e l'accesso ai servizi pubblici;
      d) promuovere  conoscenze  allargate ed approfondite su temi di
rilevante interesse pubblico e sociale.
    3.  Il  diritto alla informazione si intende realizzato anche con
la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
    4.  Tale diritto potra' essere garantito anche in via telematica,
nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione.
    5.  Restano  ferme  particolari  forme  di pubblicita' degli atti
previsti da apposite disposizioni di legge o di regolamento.