Art. 453.
                            O g g e t t o
    1.  Per  «accesso»  ai  documenti  amministrativi  si  intende la
possibilita'  della  piena  conoscenza  di questi, mediante visione o
estrazione   di  copia  ovvero  mediante  altra  modalita'  idonea  a
consentire  l'esame dell'atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato
il contenuto.
    2.    Per    «documento    amministrativo»    si   intende   ogni
rappresentazione  grafica,  fotocinematografica,  elettromagnetica  o
qualsiasi  altra forma rivesta il contenuto di atti, anche interni, o
provvedimenti,  prodotti  dagli  organi elettivi o non elettivi della
Regione Lazio.
    3. Di norma tutti i documenti amministrativi sono pubblici, salvi
i casi indicati all'Art. 455. In particolare, sono accessibili:
      a) gli  atti e i documenti di cui sia espressamente prevista la
pubblicizzazione dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti;
      b) le deliberazioni dalla giunta, anche se non ancora esecutive
ai sensi di legge;
      c) i provvedimenti emessi dai dirigenti;
      d) le  direttive,  istruzioni ed in generale i documenti in cui
si   determina  la  interpretazione  di  norme  giuridiche  applicate
dall'amministrazione nell'attivita' rilevante per l'esterno;
      e) le  elaborazioni statistiche dei dati contenuti nelle banche
dati  informatizzate,  gestite  dall'amministrazione regionale. Entro
sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente regolamento,
l'amministrazione  rende pubblico l'elenco delle singole elaborazioni
ottenibili  dalle  singole  banche  dati  che,  per loro natura o per
disposizione  di  legge,  sono coperte da segreto, di quelle che sono
conoscibili solamente da determinate categorie di soggetti pubblici o
privati e di quelle cui tutti possono accedere;
      f) gli atti e i documenti in possesso delle aziende, degli enti
e   delle  societa'  a  prevalente  partecipazione  regionale,  delle
concessionarie  di  pubblici  servizi.  Ognuno  di questi soggetti e'
tenuto,  entro  il  termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente regolamento, a trasmettere all'amministrazione regionale
l'elenco dei documenti esclusi dall'accesso che sara' reso pubblico;
      g) i  dati, gli studi, le cartografie e ogni altro, richiamati,
allegati  o  presupposti  nell'adozione  degli  atti  di cui ai punti
precedenti.