Art. 453. O g g e t t o 1. Per «accesso» ai documenti amministrativi si intende la possibilita' della piena conoscenza di questi, mediante visione o estrazione di copia ovvero mediante altra modalita' idonea a consentire l'esame dell'atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto. 2. Per «documento amministrativo» si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o qualsiasi altra forma rivesta il contenuto di atti, anche interni, o provvedimenti, prodotti dagli organi elettivi o non elettivi della Regione Lazio. 3. Di norma tutti i documenti amministrativi sono pubblici, salvi i casi indicati all'Art. 455. In particolare, sono accessibili: a) gli atti e i documenti di cui sia espressamente prevista la pubblicizzazione dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti; b) le deliberazioni dalla giunta, anche se non ancora esecutive ai sensi di legge; c) i provvedimenti emessi dai dirigenti; d) le direttive, istruzioni ed in generale i documenti in cui si determina la interpretazione di norme giuridiche applicate dall'amministrazione nell'attivita' rilevante per l'esterno; e) le elaborazioni statistiche dei dati contenuti nelle banche dati informatizzate, gestite dall'amministrazione regionale. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'amministrazione rende pubblico l'elenco delle singole elaborazioni ottenibili dalle singole banche dati che, per loro natura o per disposizione di legge, sono coperte da segreto, di quelle che sono conoscibili solamente da determinate categorie di soggetti pubblici o privati e di quelle cui tutti possono accedere; f) gli atti e i documenti in possesso delle aziende, degli enti e delle societa' a prevalente partecipazione regionale, delle concessionarie di pubblici servizi. Ognuno di questi soggetti e' tenuto, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, a trasmettere all'amministrazione regionale l'elenco dei documenti esclusi dall'accesso che sara' reso pubblico; g) i dati, gli studi, le cartografie e ogni altro, richiamati, allegati o presupposti nell'adozione degli atti di cui ai punti precedenti.