Art. 454.
                             I soggetti
    1.   Il   diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  e'
riconosciuto  a  chiunque  vi abbia un interesse personale e concreto
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
    2.  Il  diritto  di  accesso  e'  altresi'  riconosciuto  ad enti
associazioni  e  comitati portatori di interessi pubblici o diffusi e
in  tal caso si applicano le disposizioni del presente regolamento un
quanto compatibili.
    3.  Salvo  diversa  disposizione di legge, viene garantito, anche
per  i  documenti  soggetti  ad esclusione ai sensi dell'Art. 455, il
diritto  di  chiunque  di  conoscere  le  informazioni concernenti la
propria  persona,  di  cui  l'amministrazione  sia  in possesso, e la
correzione gratuita di eventuali errori ed omissioni.