Art. 454. I soggetti 1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e' riconosciuto a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. 2. Il diritto di accesso e' altresi' riconosciuto ad enti associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi e in tal caso si applicano le disposizioni del presente regolamento un quanto compatibili. 3. Salvo diversa disposizione di legge, viene garantito, anche per i documenti soggetti ad esclusione ai sensi dell'Art. 455, il diritto di chiunque di conoscere le informazioni concernenti la propria persona, di cui l'amministrazione sia in possesso, e la correzione gratuita di eventuali errori ed omissioni.