Art. 455. Casi di esclusione 1. Il diritto di accesso e' escluso, senza limiti di tempo, per i documenti amministrativi coperti dal segreto di Stato ai sensi dell'Art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, o la cui esclusione sia prevista da altre disposizioni di legge. Sono esclusi in particolare i seguenti atti: a) progetti e cartografie di edifici adibiti ad installazioni militari e penitenziarie, ad aziende a rischio di incidente rilevante, ad edifici destinati all'esercizio delle attivita' creditizie; b) documenti e provvedimenti in materia di ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalita'; c) denunce, esposti, verbali di accertamento relativi a violazioni e infrazioni soggette a comunicazioni di notizie di reato all'autorita' giudiziaria, se e in quanto coperti dalla segretezza delle indagini; d) atti relativi a procedimenti disciplinari nei confronti del personale regionale e degli enti dipendenti, escluso il provvedimento di applicazione della sanzione; e) verbali e atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la segretezza dei lavori; f) atti e documenti di cui alla successiva lettera l) del presente comma compresi nel fascicolo personale dei dipendenti regionali; g) le informazioni e i documenti che riguardano i metodi di produzione o le strategie aziendali delle imprese; h) atti e documenti relativi a procedimenti tributari, escluso il provvedimento definito di accertamento tributario; i) pareri legali redatti dagli uffici regionali, nonche' quelli di professionisti esterni, acquisiti in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e la relativa corrispondenza; l) notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa; m) gli atti provenienti da soggetti privati non utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa. 2. Sono, altresi', esclusi tutti gli atti e le informazioni relativi: a) ai trattamenti sanitari obbligatori; b) ai dati sensibili, di cui all'Art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti previsti dalla stessa legge; c) alle schede anagrafiche, tranne che per le persone appositamente incaricate (Art. 37 del decreto del presidente della Repubblica 30 magio 1989, n. 223); d) al rapporto di adozione risultante agli atti, salva espressa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria (articoli 28 e 73 della legge 4 maggio 1983, n. 184); e) alle cause di inidoneita' al servizio militare, fatta salva la richiesta del diretto interessato (Art. 1 della legge 22 novembre 1977, n. 890); f) ai dati statistici dei riferimenti di tipo individuale (Art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322); g) alle schede I.S.T.A.T. di morte (Art. 1 del decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285); h) ai documenti contenenti l'indicazione di paternita' e maternita' di una persona, fatta salva la richiesta dell'interessato o dell'amministrazione in vista dell'esercizio di diritti o doveri derivanti dallo stato di filiazione (legge 31 ottobre 1955, n. 1064; decreto del presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432); i) alle notizie in ordine ai collaboratori della giustizia che hanno cambiato generalita' e residenza (legge 15 marzo 1991, n. 82; decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119); l) agli atti di stato civile, salvo la preventiva autorizzazione del procuratore della Repubblica (Art. 185 regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238); m) alle vecchie generalita' e sesso, per le persone cui e' stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso (Art. 5 legge 14 aprile 1982, n. 164). 3. Non e' ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti regolamentari, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione. 4. Non sono ammesse richieste relative ad intere categorie di documenti che comportino lo svolgimento di attivita' di indagine e di ricerca da parte degli uffici regionali. 5. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.