Art. 455.
                         Casi di esclusione
    1. Il diritto di accesso e' escluso, senza limiti di tempo, per i
documenti  amministrativi  coperti  dal  segreto  di  Stato  ai sensi
dell'Art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, o la cui esclusione
sia  prevista  da  altre  disposizioni  di  legge.  Sono  esclusi  in
particolare i seguenti atti:
      a) progetti  e  cartografie di edifici adibiti ad installazioni
militari   e   penitenziarie,  ad  aziende  a  rischio  di  incidente
rilevante,   ad   edifici  destinati  all'esercizio  delle  attivita'
creditizie;
      b) documenti  e  provvedimenti  in  materia di ordine pubblico,
prevenzione e repressione della criminalita';
      c) denunce,   esposti,   verbali  di  accertamento  relativi  a
violazioni  e infrazioni soggette a comunicazioni di notizie di reato
all'autorita'  giudiziaria,  se  e in quanto coperti dalla segretezza
delle indagini;
      d) atti  relativi a procedimenti disciplinari nei confronti del
personale regionale e degli enti dipendenti, escluso il provvedimento
di applicazione della sanzione;
      e) verbali  e  atti  istruttori  relativi  alle  commissioni di
indagine il cui atto istitutivo preveda la segretezza dei lavori;
      f) atti  e  documenti  di  cui  alla  successiva lettera l) del
presente  comma  compresi  nel  fascicolo  personale  dei  dipendenti
regionali;
      g) le  informazioni  e  i  documenti che riguardano i metodi di
produzione o le strategie aziendali delle imprese;
      h) atti  e documenti relativi a procedimenti tributari, escluso
il provvedimento definito di accertamento tributario;
      i) pareri legali redatti dagli uffici regionali, nonche' quelli
di  professionisti  esterni,  acquisiti in relazione a liti in atto o
potenziali, atti difensivi e la relativa corrispondenza;
      l) notizie  e documenti relativi alla vita privata e familiare,
al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati
ai fini dell'attivita' amministrativa;
      m) gli  atti  provenienti da soggetti privati non utilizzati ai
fini dell'attivita' amministrativa.
    2.  Sono,  altresi',  esclusi  tutti  gli  atti e le informazioni
relativi:
      a) ai trattamenti sanitari obbligatori;
      b) ai   dati   sensibili,   di  cui  all'Art.  22  della  legge
31 dicembre  1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni, nei
limiti previsti dalla stessa legge;
      c) alle   schede   anagrafiche,   tranne  che  per  le  persone
appositamente  incaricate  (Art.  37 del decreto del presidente della
Repubblica 30 magio 1989, n. 223);
      d) al rapporto di adozione risultante agli atti, salva espressa
autorizzazione  dell'autorita'  giudiziaria  (articoli 28  e 73 della
legge 4 maggio 1983, n. 184);
      e) alle  cause di inidoneita' al servizio militare, fatta salva
la  richiesta del diretto interessato (Art. 1 della legge 22 novembre
1977, n. 890);
      f) ai dati statistici dei riferimenti di tipo individuale (Art.
9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322);
      g) alle  schede  I.S.T.A.T.  di  morte  (Art. 1 del decreto del
presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285);
      h) ai   documenti  contenenti  l'indicazione  di  paternita'  e
maternita'  di una persona, fatta salva la richiesta dell'interessato
o  dell'amministrazione  in  vista dell'esercizio di diritti o doveri
derivanti  dallo stato di filiazione (legge 31 ottobre 1955, n. 1064;
decreto del presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432);
      i) alle  notizie in ordine ai collaboratori della giustizia che
hanno  cambiato  generalita' e residenza (legge 15 marzo 1991, n. 82;
decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119);
      l) agli   atti   di   stato   civile,   salvo   la   preventiva
autorizzazione  del  procuratore  della  Repubblica  (Art.  185 regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238);
      m) alle  vecchie  generalita'  e  sesso,  per le persone cui e'
stata  giudizialmente  rettificata  l'attribuzione  di  sesso (Art. 5
legge 14 aprile 1982, n. 164).
    3. Non e' ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della
formazione  degli  atti  regolamentari,  amministrativi  generali, di
pianificazione e programmazione.
    4.  Non  sono  ammesse  richieste relative ad intere categorie di
documenti che comportino lo svolgimento di attivita' di indagine e di
ricerca da parte degli uffici regionali.
    5. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli
atti  la  cui  conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
loro interessi giuridici.