Art. 456. Differimento del diritto di accesso 1. Il responsabile del procedimento di accesso con provvedimento motivato puo' disporre il differimento dell'accesso nei seguenti casi: a) per la salvaguardia di motivate esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specialmente nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa; b) quando si verifichino documentabili difficolta' per l'acquisizione dei documenti amministrativi richiesti e quando l'alto numero delle richieste in rapporto alla dotazione degli uffici che le devono soddisfare non consenta il loro accoglimento nel termine prescritto; c) nella fase istruttoria dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali. 2. Il provvedimento di cui al secondo comma indica la data in cui potra' essere esercitato il diritto di accesso. Detto provvedimento e' comunicato al richiedente. 3. Nel caso in cui il differimento riguardi solamente parte del contenuto di un documento amministrativo, sono accessibili per visione e rilascio di copia le altre parti del medesimo.