Art. 456.
                 Differimento del diritto di accesso
    1.  Il responsabile del procedimento di accesso con provvedimento
motivato  puo'  disporre  il  differimento  dell'accesso nei seguenti
casi:
      a) per  la  salvaguardia  di  motivate esigenze di riservatezza
dell'amministrazione,   specialmente   nella  fase  preparatoria  dei
provvedimenti,  in  relazione  a  documenti  la  cui conoscenza possa
compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa;
      b) quando   si   verifichino   documentabili   difficolta'  per
l'acquisizione dei documenti amministrativi richiesti e quando l'alto
numero delle richieste in rapporto alla dotazione degli uffici che le
devono  soddisfare  non  consenta  il  loro  accoglimento nel termine
prescritto;
      c) nella   fase   istruttoria   dei  ricorsi  amministrativi  o
giurisdizionali.
    2. Il provvedimento di cui al secondo comma indica la data in cui
potra'  essere  esercitato il diritto di accesso. Detto provvedimento
e' comunicato al richiedente.
    3.  Nel  caso in cui il differimento riguardi solamente parte del
contenuto  di  un  documento  amministrativo,  sono  accessibili  per
visione e rilascio di copia le altre parti del medesimo.