Art. 457. Responsabile del procedimento di accesso 1. Responsabile del procedimento di accesso e' il dirigente della struttura depositaria dell'originale della documentazione richiesta ovvero altro dipendente da questi designato. 2. Per tutti i procedimenti di accesso che possano esaurirsi presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, responsabile e' il soggetto preposto all'ufficio stesso.