Art. 457.
              Responsabile del procedimento di accesso
    1. Responsabile del procedimento di accesso e' il dirigente della
struttura  depositaria  dell'originale della documentazione richiesta
ovvero altro dipendente da questi designato.
    2.  Per  tutti  i  procedimenti  di accesso che possano esaurirsi
presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, responsabile e' il
soggetto preposto all'ufficio stesso.