Art. 458.
                      Termini del procedimento
    1.  Il  procedimento  di  accesso deve concludersi nel termine di
trenta  giorni,  decorrenti  dalla ricezione della richiesta da parte
della struttura competente.
    2.  Ai  sensi dell'Art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.
241,   decorsi   inutilmente  trenta  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta  da  parte  della  struttura  competente, questa si intende
respinta.