Art. 458. Termini del procedimento 1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta da parte della struttura competente. 2. Ai sensi dell'Art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, decorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della struttura competente, questa si intende respinta.