Art. 459.
        Compiti dell'ufficio per le relazioni con il pubblico
    1. Con riguardo al diritto di accesso, l'ufficio per le relazioni
con il pubblico provvede a:
      a) fornire  al  cittadino tutte le informazioni sulle modalita'
di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi;
      b) indirizzarlo,  per  l'avvio  del  procedimento  informale  o
formale, alla struttura competente assumendo con questa gli opportuni
contatti  ovvero soddisfare le richieste accoglibili in via informale
presso l'ufficio stesso;
      c) curare   direttamente  i  procedimenti  di  accesso  formale
attribuiti dall'amministrazione alla sua competenza;
      d) accogliere  ed istruire un primo esame delle doglianze e dei
reclami  in  materia  di  diritto  di  accesso, favorendo i necessari
chiarimenti con gli uffici;
      e) curare  rilevazioni  statistiche  inerenti all'esercizio del
diritto di accesso.
    2.   L'amministrazione   adotta   tutte   le  misure  idonee  per
l'attuazione  di  quanto  previsto dal presente capo, con particolare
riguardo alla predisposizione di apposite tecnologie informatiche.
    3.   L'amministrazione   predispone   e   divulga,  aggiornandolo
periodicamente,  un  elenco ufficiale delle strutture presso le quali
e'  esercitabile il diritto di accesso alle varie categorie di atti e
dei relativi orari di apertura al pubblico. Copie di tale elenco sono
conservate,  a  disposizione  del  pubblico,  presso l'ufficio per le
relazioni con il pubblico.