Art. 459. Compiti dell'ufficio per le relazioni con il pubblico 1. Con riguardo al diritto di accesso, l'ufficio per le relazioni con il pubblico provvede a: a) fornire al cittadino tutte le informazioni sulle modalita' di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi; b) indirizzarlo, per l'avvio del procedimento informale o formale, alla struttura competente assumendo con questa gli opportuni contatti ovvero soddisfare le richieste accoglibili in via informale presso l'ufficio stesso; c) curare direttamente i procedimenti di accesso formale attribuiti dall'amministrazione alla sua competenza; d) accogliere ed istruire un primo esame delle doglianze e dei reclami in materia di diritto di accesso, favorendo i necessari chiarimenti con gli uffici; e) curare rilevazioni statistiche inerenti all'esercizio del diritto di accesso. 2. L'amministrazione adotta tutte le misure idonee per l'attuazione di quanto previsto dal presente capo, con particolare riguardo alla predisposizione di apposite tecnologie informatiche. 3. L'amministrazione predispone e divulga, aggiornandolo periodicamente, un elenco ufficiale delle strutture presso le quali e' esercitabile il diritto di accesso alle varie categorie di atti e dei relativi orari di apertura al pubblico. Copie di tale elenco sono conservate, a disposizione del pubblico, presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico.