Art. 460. Esercizio del diritto di accesso 1. Il diritto di accesso si esercita con le modalita' indicate dall'Art. 453, comma 1, secondo quanto precisato negli articoli seguenti. 2. Fatte salve le eccezioni di cui all'Art. 455, l'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facolta' di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati ed appartenenti al medesimo procedimento. 3. Nel caso in cui l'interessato richieda documenti connessi ai sensi del precedente comma 2, i termini del procedimento di cui all'Art. 458 decorrono dalla nuova richiesta. 4. L'esame ed il rilascio di copie dei documenti avviene presso l'ufficio depositario dell'atto ovvero, ove possibile, presso l'ufficio per l'informazione e le relazioni con il pubblico, durante i giorni e le ore di apertura degli stessi al pubblico, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto. 5. Della presa visione e del rilascio di copie di documenti e' redatta apposita dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal richiedente.