Art. 460.
                  Esercizio del diritto di accesso
    1.  Il  diritto  di accesso si esercita con le modalita' indicate
dall'Art.  453,  comma  1,  secondo  quanto  precisato negli articoli
seguenti.
    2.  Fatte  salve le eccezioni di cui all'Art. 455, l'accoglimento
della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facolta'
di   accesso   agli   altri  documenti  nello  stesso  richiamati  ed
appartenenti al medesimo procedimento.
    3.  Nel  caso in cui l'interessato richieda documenti connessi ai
sensi  del  precedente  comma  2,  i  termini del procedimento di cui
all'Art. 458 decorrono dalla nuova richiesta.
    4.  L'esame  ed il rilascio di copie dei documenti avviene presso
l'ufficio   depositario   dell'atto  ovvero,  ove  possibile,  presso
l'ufficio  per l'informazione e le relazioni con il pubblico, durante
i  giorni  e  le  ore  di  apertura  degli  stessi  al pubblico, alla
presenza, ove necessaria, di personale addetto.
    5.  Della  presa  visione e del rilascio di copie di documenti e'
redatta  apposita  dichiarazione  sottoscritta  dal  responsabile del
procedimento e dal richiedente.