Art. 461. Accesso informale 1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, al responsabile della struttura che detiene l'atto oggetto della richiesta stessa ovvero all'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui al precedente Art. 459 che, qualora non sia in possesso degli elementi richiesti, indirizzera' l'interessato alla struttura competente. 2. La richiesta deve essere motivata, anche con riferimento all'interesse che la legittima, e deve indicare con esattezza gli estremi del documento oggetto dell'accesso ovvero gli elementi utili alla sua individuazione. L'interessato deve documentare la propria identita' e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza. 3. Quando gli elementi indicati siano sufficienti a consentire l'immediato accoglimento della richiesta, l'accesso e' disposto senza ulteriori formalita'.