Art. 461.
                          Accesso informale
    1.  Il  diritto  di accesso si esercita in via informale mediante
richiesta, anche verbale, al responsabile della struttura che detiene
l'atto  oggetto  della  richiesta  stessa  ovvero  all'ufficio per le
relazioni  con il pubblico di cui al precedente Art. 459 che, qualora
non   sia   in   possesso   degli  elementi  richiesti,  indirizzera'
l'interessato alla struttura competente.
    2.  La  richiesta  deve  essere  motivata,  anche con riferimento
all'interesse  che  la  legittima,  e deve indicare con esattezza gli
estremi  del documento oggetto dell'accesso ovvero gli elementi utili
alla  sua  individuazione.  L'interessato deve documentare la propria
identita' e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza.
    3.  Quando  gli  elementi indicati siano sufficienti a consentire
l'immediato accoglimento della richiesta, l'accesso e' disposto senza
ulteriori formalita'.