Art. 462.
                   Procedimento di accesso formale
    1.    Qualora   l'ufficio   competente   non   possa   soddisfare
immediatamente  la  richiesta  in via informale, ovvero sorgano dubbi
sulla  legittimazione  del richiedente, sulla sua identita', sui suoi
poteri  rappresentativi,  sulla  sussistenza dell'interesse in ordine
alle informazioni e alle documentazioni fornite o sull'accessibilita'
del   documento,   il   richiedente  e'  invitato  contestualmente  a
presentare istanza formale.
    2.  Al  di  fuori  dei casi di cui al comma 1, l'interessato puo'
sempre presentare richiesta formale di accesso ai documenti.
    3.  Salvi  i casi previsti dagli articoli 467 e 468, la richiesta
formale   e'   redatta  in  carta  libera,  preferibilmente  mediante
l'utilizzo   di   apposito   modulo  prestampato  in  triplice  copia
dall'amministrazione,   e  deve  in  ogni  caso  essere  firmata  dal
richiedente e contenere gli stessi elementi previsti per la richiesta
informale.  E' fatta salva la regolarizzazione della domanda, a norma
delle  disposizioni in materia di bollo. Una delle copie e' destinata
all'ufficio per le relazioni con il pubblico per lo svolgimento delle
relative  funzioni  statistiche e di controllo, mentre un'altra copia
e' restituita al richiedente quale ricevuta.
    4. In relazione a documentati motivi d'urgenza, la domanda potra'
indicare  il  termine  massimo  per l'accesso utile all'interesse del
richiedente.
    Il  mancato  accoglimento  della  richiesta  di anticipazione del
termine dovra' comunque essere motivato in forma scritta da parte del
responsabile del procedimento di accesso.
    5.  La  struttura responsabile del procedimento di accesso indica
sulla  copia  della domanda a disposizione del richiedente la data in
cui  verra'  soddisfatta  la  richiesta  ovvero  ne verra' comunicato
all'interessato  il rifiuto o il differimento. Su tale copia dovranno
altresi'  essere annotati di volta in volta gli eventuali rinvii, gli
estremi  dell'eventuale  provvedimento  di rifiuto o di differimento,
nonche'  la  dichiarazione dell'avvenuto accesso di cui all'Art. 460,
comma 5.
    6.  Ove  la  richiesta  sia  irregolare  o incompleta, ovvero non
risulti  chiaramente  la  legittimazione  del  richiedente, l'ufficio
competente a riceverla e' tenuto a darne comunicazione al richiedente
entro  dieci  giorni  con  richiesta  dei  chiarimenti  necessari. Il
termine  del  procedimento di cui all'Art. 458 ricomincia a decorrere
dalla presentazione della richiesta perfezionata.