Art. 462. Procedimento di accesso formale 1. Qualora l'ufficio competente non possa soddisfare immediatamente la richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identita', sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse in ordine alle informazioni e alle documentazioni fornite o sull'accessibilita' del documento, il richiedente e' invitato contestualmente a presentare istanza formale. 2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'interessato puo' sempre presentare richiesta formale di accesso ai documenti. 3. Salvi i casi previsti dagli articoli 467 e 468, la richiesta formale e' redatta in carta libera, preferibilmente mediante l'utilizzo di apposito modulo prestampato in triplice copia dall'amministrazione, e deve in ogni caso essere firmata dal richiedente e contenere gli stessi elementi previsti per la richiesta informale. E' fatta salva la regolarizzazione della domanda, a norma delle disposizioni in materia di bollo. Una delle copie e' destinata all'ufficio per le relazioni con il pubblico per lo svolgimento delle relative funzioni statistiche e di controllo, mentre un'altra copia e' restituita al richiedente quale ricevuta. 4. In relazione a documentati motivi d'urgenza, la domanda potra' indicare il termine massimo per l'accesso utile all'interesse del richiedente. Il mancato accoglimento della richiesta di anticipazione del termine dovra' comunque essere motivato in forma scritta da parte del responsabile del procedimento di accesso. 5. La struttura responsabile del procedimento di accesso indica sulla copia della domanda a disposizione del richiedente la data in cui verra' soddisfatta la richiesta ovvero ne verra' comunicato all'interessato il rifiuto o il differimento. Su tale copia dovranno altresi' essere annotati di volta in volta gli eventuali rinvii, gli estremi dell'eventuale provvedimento di rifiuto o di differimento, nonche' la dichiarazione dell'avvenuto accesso di cui all'Art. 460, comma 5. 6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, l'ufficio competente a riceverla e' tenuto a darne comunicazione al richiedente entro dieci giorni con richiesta dei chiarimenti necessari. Il termine del procedimento di cui all'Art. 458 ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.