Art. 463.
  Procedimento di accesso formale mediante richiesta a mezzo posta
    1.  La  richiesta  formale  a mezzo posta puo' essere indirizzata
all'ufficio  che  detiene  l'atto ovvero all'ufficio per le relazioni
con il pubblico.
    2.  La  richiesta  indirizzata  a  struttura  diversa  da  quella
competente  viene trasmessa direttamente da questo all'ufficio per le
relazioni  con  il  pubblico  che  provvedera' al successivo corretto
inoltro   della   domanda   e   a   darne  conseguente  comunicazione
all'interessato.
    3.  La  struttura che detiene l'atto o l'ufficio per le relazioni
con il pubblico, istruita la domanda di accesso provvedono ad inviare
al  richiedente  in  risposta  una  comunicazione scritta, contenente
l'indicazione dell'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti
ovvero,  qualora  siano  richieste  copie,  la  data in cui le stesse
saranno  disponibili,  i  relativi  costi e l'ufficio presso il quale
ritirarle  ovvero  la  notificazione  del  diniego o del differimento
motivato.
    4.  Su  esplicita  richiesta  dell'interessato,  la  copia potra'
essere  trasmessa  direttamente  al  recapito da questi indicato, con
addebito  delle  relative spese postali, previo pagamento delle somme
dovute.
    5.  Qualora  la richiesta sia irregolare o incompleta, ovvero non
risulti  chiaramente  la legittimazione del richiedente, la struttura
di  cui  al  precedente comma 3 richiede i chiarimenti necessari ed i
termini  di  cui  al precedente Art. 458 ricominciano a decorrere dal
ricevimento della richiesta perfezionata.