Art. 463. Procedimento di accesso formale mediante richiesta a mezzo posta 1. La richiesta formale a mezzo posta puo' essere indirizzata all'ufficio che detiene l'atto ovvero all'ufficio per le relazioni con il pubblico. 2. La richiesta indirizzata a struttura diversa da quella competente viene trasmessa direttamente da questo all'ufficio per le relazioni con il pubblico che provvedera' al successivo corretto inoltro della domanda e a darne conseguente comunicazione all'interessato. 3. La struttura che detiene l'atto o l'ufficio per le relazioni con il pubblico, istruita la domanda di accesso provvedono ad inviare al richiedente in risposta una comunicazione scritta, contenente l'indicazione dell'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti ovvero, qualora siano richieste copie, la data in cui le stesse saranno disponibili, i relativi costi e l'ufficio presso il quale ritirarle ovvero la notificazione del diniego o del differimento motivato. 4. Su esplicita richiesta dell'interessato, la copia potra' essere trasmessa direttamente al recapito da questi indicato, con addebito delle relative spese postali, previo pagamento delle somme dovute. 5. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, la struttura di cui al precedente comma 3 richiede i chiarimenti necessari ed i termini di cui al precedente Art. 458 ricominciano a decorrere dal ricevimento della richiesta perfezionata.