Art. 465. Visione dei documenti 1. La visione dei documenti e' gratuita, salve le eventuali spese di ricerca il cui pagamento potra' essere richiesto anticipatamente. 2. L'esame e' effettuato dall'interessato o da persona da lui incaricata, fatta constatare la propria identita' e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi. 3. L'interessato ha facolta' di prendere appunti, di trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione, ma non puo' asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, ne' tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo, salva comunque l'applicazione delle norme penali.