Art. 465.
                        Visione dei documenti
    1. La visione dei documenti e' gratuita, salve le eventuali spese
di ricerca il cui pagamento potra' essere richiesto anticipatamente.
    2.  L'esame  e'  effettuato  dall'interessato o da persona da lui
incaricata,  fatta  constatare la propria identita' e, ove occorra, i
propri poteri rappresentativi.
    3.  L'interessato ha facolta' di prendere appunti, di trascrivere
in  tutto  o  in  parte  i  documenti  presi  in visione, ma non puo'
asportare  i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, ne'
tracciare  segni  su  di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo,
salva comunque l'applicazione delle norme penali.