Art. 467. Rilascio di copie conformi e autenticate 1. L'interessato, per ottenere copia autenticata, deve precisarlo espressamente nella richiesta e presentare la stessa in regola con le disposizioni in materia di bollo. 2. L'autenticazione delle copie e dei documenti avviene secondo le modalita' ed i criteri di cui all'Art. 91.