Art. 467.
              Rilascio di copie conformi e autenticate
    1. L'interessato, per ottenere copia autenticata, deve precisarlo
espressamente nella richiesta e presentare la stessa in regola con le
disposizioni in materia di bollo.
    2.  L'autenticazione  delle copie e dei documenti avviene secondo
le modalita' ed i criteri di cui all'Art. 91.