Art. 468. Rilascio di copie in bollo 1. Ai fini del rilascio di copie in bollo, il richiedente deve allegare all'istanza in bollo le marche da bollo necessarie, calcolate in base a quanto prescritto dal decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. 2. Nel caso in cui il richiedente abbia presentato istanza in carta semplice e' ammessa la regolarizzazione successiva, mediante consegna delle marche da bollo occorrenti.