Art. 468.
                     Rilascio di copie in bollo
    1.  Ai  fini  del rilascio di copie in bollo, il richiedente deve
allegare   all'istanza  in  bollo  le  marche  da  bollo  necessarie,
calcolate  in  base  a  quanto  prescritto dal decreto del presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
    2.  Nel  caso  in  cui il richiedente abbia presentato istanza in
carta  semplice  e'  ammessa la regolarizzazione successiva, mediante
consegna delle marche da bollo occorrenti.