Art. 470. Ricorsi e reclami 1. In caso di diniego, esplicito o per decorso del termine, o di differimento del diritto di accesso, il richiedente puo', entro trenta giorni, presentare ricorso al T.A.R. ai sensi dell'Art. 25, comma 5, della legge 7 giugno 1990, n. 241 o chiedere al difensore civico regionale che sia riesaminata la predetta determinazione. 2. Se il difensore civico regionale ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi lo ha disposto. Se questi non emana provvedimento confermativo motivato entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico l'accesso e' consentito.