Art. 470.
                          Ricorsi e reclami
    1.  In caso di diniego, esplicito o per decorso del termine, o di
differimento  del  diritto  di  accesso,  il  richiedente puo', entro
trenta  giorni,  presentare  ricorso al T.A.R. ai sensi dell'Art. 25,
comma  5,  della  legge 7 giugno 1990, n. 241 o chiedere al difensore
civico regionale che sia riesaminata la predetta determinazione.
    2.  Se  il  difensore  civico  regionale  ritiene  illegittimo il
diniego  o  il  differimento,  lo  comunica  a chi lo ha disposto. Se
questi  non  emana  provvedimento  confermativo  motivato entro sette
giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  del  difensore civico
l'accesso e' consentito.