Art. 471. Trasmissione e scambio di dati con soggetti pubblici e privati 1. L'amministrazione, con i limiti previsti dall'Art. 455, comma 1, lettera l), e nel rispetto dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, favorisce attraverso accordi la trasmissione e lo scambio di atti, dati o documenti tra le proprie banche dati e gli archivi degli altri enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, esercenti ed incaricati di pubblici servizi, nonche' di altri soggetti pubblici e privati, anche a carattere associativo, che sviluppino, in collaborazione con l'amministrazione regionale, attivita' connesse alla realizzazione di finalita' istituzionali. 2. Gli accordi dovranno contenere l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati, delle finalita' e delle operazioni di trattamento, nonche' le modalita' di connessione e comunicazione dei dati e le misure di sicurezza adottate. 3. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere formalmente assicurate anche in tutte le situazioni che prevedono l'accesso alle banche dati della Regione da parte di soggetti affidatari di attivita' e servizi per conto dell'amministrazione il cui svolgimento presupponga la comunicazione di dati personali. 4. Ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la Regione rilascia, per l'accertamento d'ufficio di stati, fatti e qualita' ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini, apposita autorizzazione all'amministrazione procedente. 5. L'autorizzazione di cui al comma 4 puo' essere contenuta in una convenzione stipulata tra l'amministrazione certificante e quella procedente.