Art. 471.
   Trasmissione e scambio di dati con soggetti pubblici e privati
    1.  L'amministrazione, con i limiti previsti dall'Art. 455, comma
1,  lettera  l),  e  nel  rispetto dei principi contenuti nella legge
31 dicembre  1996,  n.  675,  e successive modifiche ed integrazioni,
favorisce  attraverso  accordi  la trasmissione e lo scambio di atti,
dati o documenti tra le proprie banche dati e gli archivi degli altri
enti  territoriali,  degli  enti  pubblici, dei gestori, esercenti ed
incaricati  di pubblici servizi, nonche' di altri soggetti pubblici e
privati,   anche   a   carattere   associativo,  che  sviluppino,  in
collaborazione  con  l'amministrazione  regionale, attivita' connesse
alla realizzazione di finalita' istituzionali.
    2.  Gli  accordi  dovranno contenere l'indicazione del titolare e
del responsabile della banca dati, delle finalita' e delle operazioni
di  trattamento,  nonche' le modalita' di connessione e comunicazione
dei dati e le misure di sicurezza adottate.
    3.  Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere formalmente
assicurate  anche in tutte le situazioni che prevedono l'accesso alle
banche  dati  della  Regione  da  parte  di  soggetti  affidatari  di
attivita' e servizi per conto dell'amministrazione il cui svolgimento
presupponga la comunicazione di dati personali.
    4.   Ai   sensi  del  decreto  del  presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445,  la Regione rilascia, per l'accertamento
d'ufficio  di  stati,  fatti e qualita' ovvero per il controllo sulle
dichiarazioni   sostitutive   presentate   dai   cittadini,  apposita
autorizzazione all'amministrazione procedente.
    5.  L'autorizzazione  di  cui al comma 4 puo' essere contenuta in
una convenzione stipulata tra l'amministrazione certificante e quella
procedente.