Art. 474. F i n a l i t a' 1. L'amministrazione garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identita' personale delle persone fisiche e giuridiche e favorisce la trasmissione di dati e documenti tra le banche dati e gli archivi dell'amministrazione, degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito della unione europea. E cio' anche al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione interna ed esterna e di semplificazione dell'azione amministrativa, nonche' di favorire il raggiungimento delle finalita' istituzionali della Regione nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicita' sanciti dalla legislazione vigente. 2. La trasmissione dei dati puo' avvenire anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e telematici, reti civiche e reti di trasmissione di dati ad alta velocita'. 3. Ai fini del presente regolamento, per finalita' istituzionali della Regione si intendono: a) le funzioni previste dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti; b) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi, convenzioni.