Art. 474.
                          F i n a l i t a'
    1.  L'amministrazione  garantisce  che  il  trattamento  dei dati
personali  si  svolga  nel  rispetto del diritto alla riservatezza ed
all'identita'   personale   delle  persone  fisiche  e  giuridiche  e
favorisce  la  trasmissione  di dati e documenti tra le banche dati e
gli archivi dell'amministrazione, degli enti territoriali, degli enti
pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati di pubblico
servizio,  operanti nell'ambito della unione europea. E cio' anche al
fine  di  adempiere all'obbligo di comunicazione interna ed esterna e
di semplificazione dell'azione amministrativa, nonche' di favorire il
raggiungimento   delle  finalita'  istituzionali  della  Regione  nel
rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  efficacia  ed economicita'
sanciti dalla legislazione vigente.
    2.  La  trasmissione  dei  dati  puo'  avvenire  anche attraverso
l'utilizzo  di  sistemi informatici e telematici, reti civiche e reti
di trasmissione di dati ad alta velocita'.
    3.  Ai fini del presente regolamento, per finalita' istituzionali
della Regione si intendono:
      a) le  funzioni  previste  dallo  statuto,  dalle  leggi  e dai
regolamenti;
      b) le   funzioni   svolte   per   mezzo   di  intese,  accordi,
convenzioni.