Art. 476.
                  Individuazione delle banche dati
    1.  Le  banche  dati  gestite dall'amministrazione regionale sono
individuate con atto di ricognizione del titolare del trattamento dei
dati di cui all'Art. 477.
    2.  Il  titolare  di  cui  al  comma  1 provvede annualmente alla
verifica  e  all'aggiornamento  dell'elenco delle banche dati gestite
dall'amministrazione   regionale,   sulla  base  delle  comunicazioni
inoltrate dai relativi responsabili.