Art. 476. Individuazione delle banche dati 1. Le banche dati gestite dall'amministrazione regionale sono individuate con atto di ricognizione del titolare del trattamento dei dati di cui all'Art. 477. 2. Il titolare di cui al comma 1 provvede annualmente alla verifica e all'aggiornamento dell'elenco delle banche dati gestite dall'amministrazione regionale, sulla base delle comunicazioni inoltrate dai relativi responsabili.