Art. 477.
              Titolari e responsabili delle banche dati
    1.  Titolare  del  trattamento dei dati personali contenuti nelle
banche  dati  automatizzate o cartacee e' la Regione Lazio. I compiti
previsti  in  capo  al  titolare dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675
sono  affidati al direttore del dipartimento «istituzionale» il quale
si  avvale  di  una  specifica  struttura  della  direzione regionale
«Organizzazione  e personale» per il coordinamento delle attivita' in
materia di trattamento dei dati personali.
    2.  Il  direttore  del  dipartimento  di cui al comma 1 svolge le
funzioni  previste  dalla  legge  e  dall'Art.  478, sulla base delle
direttive impartite dalla giunta, anche in materia di sicurezza.
    3.  Il  direttore  del dipartimento di cui al comma 1 nomina, con
provvedimento  motivato, i responsabili delle banche dati individuate
ai sensi dell'Art. 476 e i rispettivi sostituti per i casi di assenza
o  impedimento degli stessi; impartisce ai responsabili le necessarie
istruzioni  ed  indica  specificatamente  per iscritto i compiti loro
affidati. Nel caso di mancata nomina dei responsabili, il titolare e'
responsabile di tutte le operazioni di trattamento.
    4. I responsabili delle banche dati svolgono le funzioni previste
dalla legge e dall'Art. 479.
    5.  I  responsabili  delle  banche  dati di cui al comma 3 devono
essere  scelti  tra  i  dirigenti  che  per  esperienza, capacita' ed
affidabilita'  forniscano  idonea  garanzia  del pieno rispetto delle
disposizioni di legge vigenti in materia e del presente regolamento.
    6.  Ove  esigenze  organizzative  lo  rendano necessario, possono
essere  nominati  piu' responsabili di una stessa banca dati mediante
suddivisione di compiti.