Art. 477. Titolari e responsabili delle banche dati 1. Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati automatizzate o cartacee e' la Regione Lazio. I compiti previsti in capo al titolare dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono affidati al direttore del dipartimento «istituzionale» il quale si avvale di una specifica struttura della direzione regionale «Organizzazione e personale» per il coordinamento delle attivita' in materia di trattamento dei dati personali. 2. Il direttore del dipartimento di cui al comma 1 svolge le funzioni previste dalla legge e dall'Art. 478, sulla base delle direttive impartite dalla giunta, anche in materia di sicurezza. 3. Il direttore del dipartimento di cui al comma 1 nomina, con provvedimento motivato, i responsabili delle banche dati individuate ai sensi dell'Art. 476 e i rispettivi sostituti per i casi di assenza o impedimento degli stessi; impartisce ai responsabili le necessarie istruzioni ed indica specificatamente per iscritto i compiti loro affidati. Nel caso di mancata nomina dei responsabili, il titolare e' responsabile di tutte le operazioni di trattamento. 4. I responsabili delle banche dati svolgono le funzioni previste dalla legge e dall'Art. 479. 5. I responsabili delle banche dati di cui al comma 3 devono essere scelti tra i dirigenti che per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e del presente regolamento. 6. Ove esigenze organizzative lo rendano necessario, possono essere nominati piu' responsabili di una stessa banca dati mediante suddivisione di compiti.