Art. 479. Compiti del responsabile 1. Il responsabile della banca dati e' preposto alla gestione e tutela dei dati personali nonche' alla salvaguardia della integrita' e della sicurezza degli stessi. 2. Il responsabile, conformemente alle istruzioni impartite dal titolare e/o dal responsabile della struttura di coordinamento: a) assicura la funzionalita' di tutte le operazioni di trattamento dei dati; b) impartisce agli incaricati le istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali; c) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, applicata attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente; d) e' responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati e provvede sulle richieste di cui all'Art. 497; e) impartisce disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento degli stessi; f) cura la relazione delle singole banche dati, cui sovrintende, con la struttura competente in materia di informatica; g) cura l'informazione agli interessati relativa al trattamento dei dati e alla loro comunicazione e diffusione; h) dispone motivatamente il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni del trattamento, dandone tempestiva comunicazione al titolare.