Art. 479.
                      Compiti del responsabile
    1.  Il  responsabile della banca dati e' preposto alla gestione e
tutela  dei dati personali nonche' alla salvaguardia della integrita'
e della sicurezza degli stessi.
    2.  Il  responsabile, conformemente alle istruzioni impartite dal
titolare e/o dal responsabile della struttura di coordinamento:
      a) assicura   la   funzionalita'  di  tutte  le  operazioni  di
trattamento dei dati;
      b) impartisce  agli  incaricati  le  istruzioni per la corretta
elaborazione dei dati personali;
      c) procede  alle  verifiche sulla metodologia di introduzione e
di  gestione  dei  dati, applicata attraverso controlli a campione da
eseguirsi periodicamente;
      d) e'  responsabile  dei  procedimenti  di rettifica dei dati e
provvede sulle richieste di cui all'Art. 497;
      e) impartisce  disposizioni  operative  per  la sicurezza delle
banche  dati  e  dei  procedimenti  di gestione e/o trattamento degli
stessi;
      f) cura   la   relazione   delle   singole   banche  dati,  cui
sovrintende, con la struttura competente in materia di informatica;
      g) cura l'informazione agli interessati relativa al trattamento
dei dati e alla loro comunicazione e diffusione;
      h) dispone  motivatamente  il  blocco  dei  dati,  qualora  sia
necessaria   una   sospensione   temporanea   delle   operazioni  del
trattamento, dandone tempestiva comunicazione al titolare.