Art. 480. Incaricati del trattamento 1. Il responsabile della banca dati procede, d'intesa con il titolare, all'individuazione degli incaricati, ossia delle persone autorizzate nelle varie strutture a compiere le operazioni di trattamento dei dati, da svolgersi secondo le modalita' di cui agli articoli 9 e 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. I compiti affidati agli incaricati devono essere specificati dal responsabile che deve controllarne l'osservanza. 3. Gli incaricati al trattamento devono effettuare le operazioni di trattamento loro affidate attenendosi alle istruzioni ricevute. 4. Agli incaricati, ove tecnicamente possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni di trattamento.