Art. 480.
                     Incaricati del trattamento
    1.  Il  responsabile  della  banca  dati procede, d'intesa con il
titolare,  all'individuazione  degli  incaricati, ossia delle persone
autorizzate  nelle  varie  strutture  a  compiere  le  operazioni  di
trattamento  dei  dati, da svolgersi secondo le modalita' di cui agli
articoli 9 e 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
    2.  I  compiti affidati agli incaricati devono essere specificati
dal responsabile che deve controllarne l'osservanza.
    3.  Gli incaricati al trattamento devono effettuare le operazioni
di trattamento loro affidate attenendosi alle istruzioni ricevute.
    4.  Agli  incaricati, ove tecnicamente possibile, viene assegnato
un  codice  di accesso personale che viene registrato all'inizio e al
termine delle operazioni di trattamento.