Art. 481. Trattamento dei dati 1. I dati personali oggetto del trattamento devono essere: a) raccolti, di norma, presso gli interessati; b) limitati ai soli dati indispensabili allo svolgimento dei compiti istituzionali e trattati in modo lecito e secondo correttezza quando non possono trattarsi in forma anonima; c) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi; d) esatti e, se necessario, aggiornati; e) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati; f) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e puo' essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi. 3. Le modalita' di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di strumenti idonei a collegare i dati stessi a dati provenienti da altri soggetti. 4. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attivita' della Regione o forniti dagli interessati, puo' essere effettuato: a) da societa' enti o consorzi che per conto della Regione forniscono specifici servizi o che svolgono attivita' connesse strumentali o di supporto a quelle della Regione ovvero attivita' necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da leggi regolamenti, norme comunitarie o che vengono attivati al fine di soddisfare bisogni e richieste dei cittadini; b) dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento delle attivita' loro affidate dalla Regione; c) dai soggetti a cui la facolta' di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di regolamento. 5. Nell'ambito dei servizi istituzionali dell'ente rientrano anche le funzioni svolte su delega, convenzione o concessione da soggetti pubblici o privati, nonche' dall'istituto di credito che opera come tesoriere della giunta. 6. Nelle ipotesi in cui lo statuto, la legge o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento puo' adottare opportune misure atte a garantire la riservatezza dei dati sensibili di cui all'Art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.