Art. 481.
                        Trattamento dei dati
    1. I dati personali oggetto del trattamento devono essere:
      a) raccolti, di norma, presso gli interessati;
      b) limitati  ai  soli  dati indispensabili allo svolgimento dei
compiti istituzionali e trattati in modo lecito e secondo correttezza
quando non possono trattarsi in forma anonima;
      c) raccolti  e  registrati  per  scopi determinati, espliciti e
legittimi,  ed  utilizzati  in  altre  operazioni  del trattamento in
termini non incompatibili con tali scopi;
      d) esatti e, se necessario, aggiornati;
      e) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita'
per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
      f) conservati  in  una  forma  che  consenta  l'identificazione
dell'interessato  per  un  periodo  di  tempo  non superiore a quello
necessario  agli  scopi  per  i  quali  essi  sono  stati  raccolti o
successivamente trattati.
    2.  Il  trattamento  dei dati avviene mediante strumenti idonei a
garantirne  la  sicurezza  e la riservatezza e puo' essere effettuato
anche  attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire
e trasmettere i dati medesimi.
    3.  Le  modalita'  di  trattamento  dei  dati  possono  prevedere
l'utilizzo  di  strumenti  idonei  a  collegare  i dati stessi a dati
provenienti da altri soggetti.
    4.  Il  trattamento  dei  dati  personali  acquisiti  nell'ambito
dell'attivita' della Regione o forniti dagli interessati, puo' essere
effettuato:
      a) da  societa'  enti  o  consorzi  che per conto della Regione
forniscono  specifici  servizi  o  che  svolgono  attivita'  connesse
strumentali  o  di  supporto  a quelle della Regione ovvero attivita'
necessarie  all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da
leggi  regolamenti,  norme comunitarie o che vengono attivati al fine
di soddisfare bisogni e richieste dei cittadini;
      b) dai  soggetti  ai  quali la comunicazione dei dati personali
risulti  necessaria  per lo svolgimento delle attivita' loro affidate
dalla Regione;
      c) dai soggetti a cui la facolta' di accedere ai dati personali
sia riconosciuta da disposizione di legge o di regolamento.
    5.  Nell'ambito  dei  servizi  istituzionali  dell'ente rientrano
anche  le  funzioni  svolte  su  delega, convenzione o concessione da
soggetti  pubblici  o  privati,  nonche' dall'istituto di credito che
opera come tesoriere della giunta.
    6.  Nelle  ipotesi  in  cui lo statuto, la legge o il regolamento
prevedano    pubblicazioni    obbligatorie,   il   responsabile   del
procedimento  puo'  adottare  opportune  misure  atte  a garantire la
riservatezza  dei  dati  sensibili  di  cui  all'Art.  22 della legge
31 dicembre 1996, n. 675.