Art. 483.
                      Utilizzo esterno dei dati
    1.  La  comunicazione  e la diffusione dei dati ad altri soggetti
pubblici,  sono  ammesse quando siano previste da norme di legge e di
regolamento  o  risultino,  comunque,  necessarie  per lo svolgimento
delle loro funzioni istituzionali. In quest'ultimo caso dovra' essere
data  comunicazione,  nei  modi di cui all'Art. 7, commi 2 e 3, della
legge  31 dicembre  1996,  n.  675,  all'autorita'  garante, il quale
potra' vietarle in caso di violazione della stessa legge.
    2.  La  comunicazione  e  la diffusione dei dati nei confronti di
soggetti  privati  o  enti  pubblici  economici  sono ammesse solo se
previste da norme di legge o di regolamento.
    3.  La  comunicazione  e  la  diffusione  dei  dati sono comunque
permesse quando siano necessarie per finalita' di ricerca scientifica
e  di statistica e si tratti di dati anonimi e quando siano richieste
dai  soggetti  di  cui all'Art. 4, comma 1, lettere b), d) e e) della
legge  31 dicembre  1996, n. 675, per finalita' di difesa e sicurezza
dello   stato   e   di  prevenzione  o  repressione  dei  reati,  con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.