Art. 483. Utilizzo esterno dei dati 1. La comunicazione e la diffusione dei dati ad altri soggetti pubblici, sono ammesse quando siano previste da norme di legge e di regolamento o risultino, comunque, necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali. In quest'ultimo caso dovra' essere data comunicazione, nei modi di cui all'Art. 7, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, all'autorita' garante, il quale potra' vietarle in caso di violazione della stessa legge. 2. La comunicazione e la diffusione dei dati nei confronti di soggetti privati o enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento. 3. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse quando siano necessarie per finalita' di ricerca scientifica e di statistica e si tratti di dati anonimi e quando siano richieste dai soggetti di cui all'Art. 4, comma 1, lettere b), d) e e) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per finalita' di difesa e sicurezza dello stato e di prevenzione o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.