Art. 484.
Affidamento  all'esterno  di servizi che implicano il trattamento dei
                                dati
    1.  Nell'ipotesi di affidamento a terzi di servizi che implichino
il  trattamento dei dati personali, il relativo contratto deve essere
integrato con norme specifiche che obblighino l'incaricato, nella sua
qualita'  di  soggetto  esterno, all'osservanza delle prescrizioni di
cui  alla  legge  31 dicembre  1996, n. 675, e successive modifiche e
integrazioni, e del presente regolamento.
    2.  In  caso  di  affidamento  a terzi della gestione del sistema
informativo,  nell'atto  di  affidamento dovra' essere individuata la
struttura  regionale deputata a porre in essere le modalita' tecniche
per  l'attuazione delle misure di sicurezza di cui al successivo Art.
494,  nonche'  alla  verifica  delle stesse nel corso della gestione.
Detta  struttura  provvede, inoltre, al coordinamento complessivo dei
rapporti con il concessionario.