Art. 484. Affidamento all'esterno di servizi che implicano il trattamento dei dati 1. Nell'ipotesi di affidamento a terzi di servizi che implichino il trattamento dei dati personali, il relativo contratto deve essere integrato con norme specifiche che obblighino l'incaricato, nella sua qualita' di soggetto esterno, all'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni, e del presente regolamento. 2. In caso di affidamento a terzi della gestione del sistema informativo, nell'atto di affidamento dovra' essere individuata la struttura regionale deputata a porre in essere le modalita' tecniche per l'attuazione delle misure di sicurezza di cui al successivo Art. 494, nonche' alla verifica delle stesse nel corso della gestione. Detta struttura provvede, inoltre, al coordinamento complessivo dei rapporti con il concessionario.