Art. 485. Utilizzo dei dati da parte degli amministratori regionali 1. I consiglieri e gli assessori regionali hanno diritto di accedere a documenti contenenti dati personali detenuti dall'amministrazione regionale. 2. I dati cosi' acquisiti devono essere utilizzati esclusivamente per le finalita' pertinenti al loro mandato, rispettando il dovere di segreto nei casi espressamente determinati dalla legge nonche' i divieti di divulgazione dei dati personali.