Art. 485.
      Utilizzo dei dati da parte degli amministratori regionali
    1.  I  consiglieri  e  gli  assessori  regionali hanno diritto di
accedere    a    documenti   contenenti   dati   personali   detenuti
dall'amministrazione regionale.
    2. I dati cosi' acquisiti devono essere utilizzati esclusivamente
per le finalita' pertinenti al loro mandato, rispettando il dovere di
segreto  nei  casi  espressamente  determinati  dalla legge nonche' i
divieti di divulgazione dei dati personali.