Art. 486.
            Disciplina sul trattamento dei dati sensibili
    1.   La  Regione  provvede  al  trattamento  dei  dati  sensibili
acquisiti  o  ad essa rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche,
secondo  le  modalita',  le condizioni e i criteri previsti dall'Art.
22,  commi  3  e  3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dalle
disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.