Art. 486. Disciplina sul trattamento dei dati sensibili 1. La Regione provvede al trattamento dei dati sensibili acquisiti o ad essa rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo le modalita', le condizioni e i criteri previsti dall'Art. 22, commi 3 e 3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dalle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.