Art. 487.
 Attivita' che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico
    1.  Si intendono per attivita' che perseguono rilevanti finalita'
di  interesse pubblico tutte quelle svolte dalla Regione in relazione
a  funzioni  e compiti ad essa attribuiti, delegati o conferiti dalla
normativa   vigente,   nonche'   quelle  inerenti  all'organizzazione
dell'amministrazione  ed  allo sviluppo dell attivita' amministrativa
nei suoi vari profili
    2.  Le  attivita' che perseguono rilevanti finalita' di interesse
pubblico  sono  individuate per il trattamento dei dati sensibili dal
decreto legislativo 11 maggio 1999 n 135 da altre leggi e dal garante
in   base  a  quanto  previsto  dall'Art.  22  comma  3  della  legge
31 dicembre 1996, n. 675.