Art. 487. Attivita' che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico 1. Si intendono per attivita' che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico tutte quelle svolte dalla Regione in relazione a funzioni e compiti ad essa attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa vigente, nonche' quelle inerenti all'organizzazione dell'amministrazione ed allo sviluppo dell attivita' amministrativa nei suoi vari profili 2. Le attivita' che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico sono individuate per il trattamento dei dati sensibili dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n 135 da altre leggi e dal garante in base a quanto previsto dall'Art. 22 comma 3 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.