Art. 488.
  Attivita'  che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico
    non rapportabili al quadro normativo. Rapporti con il garante
    1.  La  giunta  regionale, in presenza di attivita' istituzionali
comportanti  il  trattamento di dati sensibili, verifica in relazione
alle  stesse  la  sussistenza  delle finalita' di interesse pubblico.
Qualora  tali  attivita'  non  possano essere ricondotte al quadro di
riferimento  legislativo  indicato dall'Art. 487, dispone la relativa
richiesta  al  garante per la protezione dei dati personali, ai sensi
dell'Art.  22, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine
dell'individuazione  delle  attivita'  che  perseguono  finalita'  di
rilevante  interesse  pubblico  e della conseguente autorizzazione al
trattamento dei dati.