Art. 488. Attivita' che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo. Rapporti con il garante 1. La giunta regionale, in presenza di attivita' istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili, verifica in relazione alle stesse la sussistenza delle finalita' di interesse pubblico. Qualora tali attivita' non possano essere ricondotte al quadro di riferimento legislativo indicato dall'Art. 487, dispone la relativa richiesta al garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'Art. 22, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine dell'individuazione delle attivita' che perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e della conseguente autorizzazione al trattamento dei dati.