Art. 489. Individuazione delle tipologie di dati sensibili e delle operazioni eseguibili per attivita' con rilevanti finalita' di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante. 1. In relazione ad attivita' con rilevanti finalita' di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante sono identificati, ai sensi dell'Art. 22, comma 3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i tipi di dati sensibili trattabili e le operazioni pertinenti necessarie eseguibili, con riferimento a specifici trattamenti, di cui alle schede riportate nell'allegato Z). 2. Nelle schede di cui all'allegato Z) sono, altresi', identificati i tipi di dati e di operazioni oggetto del trattamento di cui all'Art. 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. All'aggiornamento dell'identificazione di cui al comma 1 delle tipologie di dati sensibili trattabili e delle operazioni su di essi eseguibili, la giunta regionale provvede, con propria deliberazione, con frequenza annuale. La giunta deve peraltro provvedere ogni qualvolta innovazioni normative o tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di nuove operazioni eseguibili.