Art. 489.
Individuazione  delle  tipologie di dati sensibili e delle operazioni
eseguibili   per  attivita'  con  rilevanti  finalita'  di  interesse
           pubblico individuate dalla legge o dal garante.
    1. In relazione ad attivita' con rilevanti finalita' di interesse
pubblico  individuate dalla legge o dal garante sono identificati, ai
sensi  dell'Art.  22,  comma  3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n.
675,  i  tipi di dati sensibili trattabili e le operazioni pertinenti
necessarie  eseguibili,  con  riferimento a specifici trattamenti, di
cui alle schede riportate nell'allegato Z).
    2.   Nelle   schede   di  cui  all'allegato  Z)  sono,  altresi',
identificati  i  tipi di dati e di operazioni oggetto del trattamento
di cui all'Art. 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
    3. All'aggiornamento dell'identificazione di cui al comma 1 delle
tipologie  di dati sensibili trattabili e delle operazioni su di essi
eseguibili,  la giunta regionale provvede, con propria deliberazione,
con  frequenza  annuale.  La  giunta  deve  peraltro  provvedere ogni
qualvolta   innovazioni   normative   o   tecnologiche   o  rilevanti
trasformazioni  gestionali  rendano  necessaria  l'individuazione  di
nuove tipologie di dati o di nuove operazioni eseguibili.