Art. 490.
              Trattamento dei dati personali sensibili
    1.  Per  il  trattamento dei dati personali sensibili, consentito
solamente  se  autorizzato  come previsto dai precedenti articoli del
presente  paragrafo, devono essere osservate tutte le disposizioni di
cui all'Art. 481.
    2. E' fatto inoltre obbligo:
      a) di  conservare i dati idonei a rilevare lo stato di salute o
la  vita sessuale separatamente da ogni altro dato personale trattato
per finalita' che non richiedono il loro utilizzo;
      b) di   adottare  tecniche  di  cifratura  o  di  codificazione
identificativa o altri sistemi di identificazione nel trattamento dei
dati  sensibili  contenuti in elenchi o registri tenuti con l'ausilio
di  mezzi  elettronici  o informatici in ogni caso per il trattamento
dei  dati relativi allo stato di salute o alla vita sessuale, al fine
di  rendere  anonimi  i dati per terzi non autorizzati che possano in
qualche modo accedere alla visione degli stessi.
    3.  E'  vietato  il  trattamento di dati sensibili nell'ambito di
test   psicoattitudinali   volti   a   definire   il   profilo  e  la
professionalita' dell'interessato.
    4. Il titolare del trattamento e i responsabili delle banche dati
provvedono   con   cadenza   annuale   a   verificare  l'esattezza  e
l'aggior-namento  dei  dati  sensibili,  nonche'  la loro pertinenza,
completezza  non  eccedenza  e  necessita'  rispetto  alle  finalita'
perseguite.  I  dati  sensibili  che  anche  a  seguito  di verifiche
risultano  eccedenti  o  non  pertinenti  o non necessari non possono
essere utilizzati, salvo il caso di conser-vazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.