Art. 490. Trattamento dei dati personali sensibili 1. Per il trattamento dei dati personali sensibili, consentito solamente se autorizzato come previsto dai precedenti articoli del presente paragrafo, devono essere osservate tutte le disposizioni di cui all'Art. 481. 2. E' fatto inoltre obbligo: a) di conservare i dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalita' che non richiedono il loro utilizzo; b) di adottare tecniche di cifratura o di codificazione identificativa o altri sistemi di identificazione nel trattamento dei dati sensibili contenuti in elenchi o registri tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o informatici in ogni caso per il trattamento dei dati relativi allo stato di salute o alla vita sessuale, al fine di rendere anonimi i dati per terzi non autorizzati che possano in qualche modo accedere alla visione degli stessi. 3. E' vietato il trattamento di dati sensibili nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo e la professionalita' dell'interessato. 4. Il titolare del trattamento e i responsabili delle banche dati provvedono con cadenza annuale a verificare l'esattezza e l'aggior-namento dei dati sensibili, nonche' la loro pertinenza, completezza non eccedenza e necessita' rispetto alle finalita' perseguite. I dati sensibili che anche a seguito di verifiche risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo il caso di conser-vazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.