Art. 491. Informazione 1. A cura del responsabile della banca dati viene data ampia diffusione ed attuazione agli obblighi informativi di cui all'Art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. I responsabili delle banche dati favoriscono, a tal fine, la introduzione anche in via elettronica di modulistica che contenga l'informazione di cui all'Art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e, nei casi in cui e' richiesto dalla stessa legge, la dichiarazione di consenso al trattamento da parte dell'interessato. 3. Nell'informazione resa ai sensi dell'Art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ai soggetti che conferiscono dati alla Regione per lo svolgimento di una attivita' istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalita' di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.