Art. 491.
                            Informazione
    1.  A  cura  del  responsabile  della banca dati viene data ampia
diffusione ed attuazione agli obblighi informativi di cui all'Art. 10
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
    2.  I  responsabili delle banche dati favoriscono, a tal fine, la
introduzione  anche  in  via  elettronica di modulistica che contenga
l'informazione  di  cui  all'Art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n.
675  e,  nei  casi  in  cui  e'  richiesto  dalla  stessa  legge,  la
dichiarazione di consenso al trattamento da parte dell'interessato.
    3.  Nell'informazione  resa  ai  sensi  dell'Art.  10 della legge
31 dicembre  1996,  n.  675  ai  soggetti  che conferiscono dati alla
Regione  per  lo  svolgimento  di  una  attivita'  istituzionale sono
fornite  tutte  le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante
finalita'  di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili
per   i  quali  risulta  necessario  attivare  un  trattamento  e  le
operazioni eseguibili sui medesimi dati.