Art. 492.
                      Diritti dell'interessato
    1.  I  soggetti  interessati  al  trattamento  dei dati personali
esercitano i diritti di cui all'Art. 13 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e secondo le modalita' stabilite dall'Art. 17 del decreto del
presidente  della  Repubblica  n.  501/1998  mediante richiesta anche
verbale al responsabile della banca dati di riferimento il quale deve
provvedere   senza  ritardo  dandone  comunicazione  anche  orale  al
richiedente  e  comunque  non  oltre  quindici  giorni  dalla data di
ricevimento della richiesta.
    2. In caso di inerzia o contro il provvedimento del responsabile,
l'interessato  puo'  proporre  ricorso  al  garante  o  all'autorita'
giudiziaria  ai  sensi  dell Art. 29 della legge 31 dicembre 1996, n.
675.
    3.  Spetta  al  responsabile  della  banca dati adottare tutte le
opportune  misure  volte  a rendere effettivo l'esercizio dei diritti
dell'interessato  (accesso ed informazione, cancellazione, correzione
e rettifica, aggior-namento, opposizione, attestazione).