Art. 492. Diritti dell'interessato 1. I soggetti interessati al trattamento dei dati personali esercitano i diritti di cui all'Art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e secondo le modalita' stabilite dall'Art. 17 del decreto del presidente della Repubblica n. 501/1998 mediante richiesta anche verbale al responsabile della banca dati di riferimento il quale deve provvedere senza ritardo dandone comunicazione anche orale al richiedente e comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 2. In caso di inerzia o contro il provvedimento del responsabile, l'interessato puo' proporre ricorso al garante o all'autorita' giudiziaria ai sensi dell Art. 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. Spetta al responsabile della banca dati adottare tutte le opportune misure volte a rendere effettivo l'esercizio dei diritti dell'interessato (accesso ed informazione, cancellazione, correzione e rettifica, aggior-namento, opposizione, attestazione).