Art. 495. Protocollo d'intesa 1. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari i soggetti pubblici e privati indicati all'Art. 474, comma 1, e' preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonche' le modalita' di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati.