Art. 495.
                         Protocollo d'intesa
    1.  La  trasmissione  di dati o documenti alle banche dati di cui
sono  titolari  i  soggetti pubblici e privati indicati all'Art. 474,
comma  1,  e'  preceduta  da  uno  specifico  protocollo d'intesa che
contenga,  di  norma,  l'indicazione  del titolare e del responsabile
della  banca  dati  e  delle  operazioni  di  trattamento, nonche' le
modalita'  di  connessione,  di  trasferimento e di comunicazione dei
dati.