Art. 496.
                      Amministratore di sistema
    1.  Le funzioni di amministratore di sistema previste dal decreto
del presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 sono conferite
dalla  giunta  regionale  al  dirigente  preposto  alla direzione del
sistema  informatico.  Le funzioni possono essere altresi' affidate a
tecnici  esterni  appositamente incaricati della gestione del sistema
informatico.
    2.  L'amministratore  di  sistema  ha il compito di sovrintendere
alle  risorse  del  sistema operativo e consentire a tutti gli utenti
l'utilizza-zione degli strumenti disponibili.