Art. 496. Amministratore di sistema 1. Le funzioni di amministratore di sistema previste dal decreto del presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 sono conferite dalla giunta regionale al dirigente preposto alla direzione del sistema informatico. Le funzioni possono essere altresi' affidate a tecnici esterni appositamente incaricati della gestione del sistema informatico. 2. L'amministratore di sistema ha il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo e consentire a tutti gli utenti l'utilizza-zione degli strumenti disponibili.