Art. 497.
                         Misure di sicurezza
    1.  I  responsabili  delle  banche  dati  devono, di concerto con
l'amministratore  di  sistema, predisporre ed assicurare l'osservanza
delle  misure minime di sicurezza previste dal decreto del presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 al fine di:
      a) prevenire   i   rischi  di  distruzione,  di  perdita  anche
accidentale  dei  dati memorizzati su supporti magnetici e cartacei o
di  danneggiamento  della  banca  dati  o  dei  locali  ove  essa  e'
collocata;
      b) evitare  l'accesso  non  autorizzato  alle banche dati, alle
reti e in generale ai servizi informatici della Regione;
      c) evitare  modalita' di trattamento dei dati non conformi alle
leggi o ai regolamenti;
      d) assicurare  la  regolare  conservazione o la distruzione dei
dati  (laddove  possibile  e  prevista)  in  caso  di  cessazione del
trattamento.