Art. 497. Misure di sicurezza 1. I responsabili delle banche dati devono, di concerto con l'amministratore di sistema, predisporre ed assicurare l'osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal decreto del presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 al fine di: a) prevenire i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale dei dati memorizzati su supporti magnetici e cartacei o di danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa e' collocata; b) evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alle reti e in generale ai servizi informatici della Regione; c) evitare modalita' di trattamento dei dati non conformi alle leggi o ai regolamenti; d) assicurare la regolare conservazione o la distruzione dei dati (laddove possibile e prevista) in caso di cessazione del trattamento.