Art. 498.
               Documento programmatico sulla sicurezza
    1.  L'amministratore  di sistema, di concerto con il responsabile
della struttura di coordinamento, sentiti i responsabili delle banche
dati,  provvede  alla  redazione  del  documento  programmatico sulla
sicurezza  previsto  dall'Art.  6  del  decreto  del presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
    2. Il documento definisce:
      a) i  criteri  tecnici  e organizzativi per la protezione delle
aree e dei locali interessati;
      b) le   procedure   per  controllare  l'accesso  delle  persone
autorizzate ai locali;
      c) i  criteri  e  le  procedure per assicurare l'integrita' dei
dati;
      d) i criteri e le procedure per la sicurezza nella trasmissione
dei dati;
      e) i  criteri  e  le  procedure  per  le  eventuali restrizioni
all'accesso in via telematica;
      f) il  piano  di formazione agli incaricati del trattamento dei
dati  del trattamento dei rischi individuali e dei modi per prevenire
danni.
    3.  Il documento e' oggetto di approvazione da parte della giunta
regionale.