Art. 498. Documento programmatico sulla sicurezza 1. L'amministratore di sistema, di concerto con il responsabile della struttura di coordinamento, sentiti i responsabili delle banche dati, provvede alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza previsto dall'Art. 6 del decreto del presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318. 2. Il documento definisce: a) i criteri tecnici e organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati; b) le procedure per controllare l'accesso delle persone autorizzate ai locali; c) i criteri e le procedure per assicurare l'integrita' dei dati; d) i criteri e le procedure per la sicurezza nella trasmissione dei dati; e) i criteri e le procedure per le eventuali restrizioni all'accesso in via telematica; f) il piano di formazione agli incaricati del trattamento dei dati del trattamento dei rischi individuali e dei modi per prevenire danni. 3. Il documento e' oggetto di approvazione da parte della giunta regionale.