Art. 499.
                        Istituzione autoparco
    1. E' istituito presso la Regione un autoparco comprendente tutti
gli  automezzi,  gli autoveicoli ed i motoveicoli regionali destinati
ai servizi degli uffici della giunta e delle strutture periferiche.
    2.  La  gestione  dell'autoparco e' affidata alla competente area
della   direzione   regionale   «Sistemi  informativi  e  statistici,
provvedi-torato e patrimonio».