Art. 499. Istituzione autoparco 1. E' istituito presso la Regione un autoparco comprendente tutti gli automezzi, gli autoveicoli ed i motoveicoli regionali destinati ai servizi degli uffici della giunta e delle strutture periferiche. 2. La gestione dell'autoparco e' affidata alla competente area della direzione regionale «Sistemi informativi e statistici, provvedi-torato e patrimonio».