Art. 501. Assegnazione autoveicoli 1. Gli autoveicoli dell'autoparco sono destinati: a) al presidente della giunta; b) al vice presidente ed a ciascuno degli assessori; c) ad altri soggetti individuati con atto di indirizzo della giunta; d) agli uffici centrali e periferici. 2. Il dirigente della competente area della direzione regionale «Sistemi informativi e statistici, provveditorato e patrimonio» provvede, con proprio atto di organizzazione all'assegnazione degli autoveicoli di cui al comma 1. 3. E' consentita l'assegnazione di autoveicoli di riserva per i destinatari di cui al comma 1, lettere a), b) e c). 4. Gli autoveicoli di cui al comma 1, lettera d) restano assegnati all'autoparco che ne dispone l'utilizzo con le modalita' di cui all'Art. 502.