Art. 501.
                      Assegnazione autoveicoli
    1. Gli autoveicoli dell'autoparco sono destinati:
      a) al presidente della giunta;
      b) al vice presidente ed a ciascuno degli assessori;
      c) ad  altri  soggetti  individuati con atto di indirizzo della
giunta;
      d) agli uffici centrali e periferici.
    2.  Il  dirigente della competente area della direzione regionale
«Sistemi  informativi  e  statistici,  provveditorato  e  patrimonio»
provvede,  con  proprio atto di organizzazione all'assegnazione degli
autoveicoli di cui al comma 1.
    3.  E'  consentita l'assegnazione di autoveicoli di riserva per i
destinatari di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
    4.  Gli  autoveicoli  di  cui  al  comma  1,  lettera  d) restano
assegnati all'autoparco che ne dispone l'utilizzo con le modalita' di
cui all'Art. 502.