Art. 502.
                            Uso dei mezzi
    1. I mezzi dell'autoparco devono essere utilizzati esclusivamente
per  l'assolvimento  di  compiti  istituzionali.  Possono,  altresi',
essere adibiti anche per servizi di rappresentanza.
    2. Gli autoveicoli di cui all'Art. 501, comma 1, lettere a), b) e
c)  possono essere utilizzati anche per il trasporto da e al luogo di
residenza degli assegnatari.
    3.   E'   vietato   trasportare   sui   mezzi   persone  estranee
all'amministrazione  regionale,  salvo  che il predetto trasporto non
sia  giustificato  da  motivi  istituzionali,  di rappresentanza e di
correlazione con i compiti svolti.
    4.  L'uso dei mezzi destinati alle esigenze degli uffici centrali
deve  essere disposto, sulla base delle esigenze di servizio espresse
dagli  uffici,  di  volta  in  volta dall'area preposta alla gestione
dell'autoparco, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.
    5.   L'uso   dei  mezzi  destinati  alle  esigenze  degli  uffici
periferici  deve  essere  disposto,  sulla  base  delle  esigenze  di
servizio  espresse  dagli  uffici,  dal  responsabile della struttura
periferica competente alla gestione dei mezzi.