Art. 502. Uso dei mezzi 1. I mezzi dell'autoparco devono essere utilizzati esclusivamente per l'assolvimento di compiti istituzionali. Possono, altresi', essere adibiti anche per servizi di rappresentanza. 2. Gli autoveicoli di cui all'Art. 501, comma 1, lettere a), b) e c) possono essere utilizzati anche per il trasporto da e al luogo di residenza degli assegnatari. 3. E' vietato trasportare sui mezzi persone estranee all'amministrazione regionale, salvo che il predetto trasporto non sia giustificato da motivi istituzionali, di rappresentanza e di correlazione con i compiti svolti. 4. L'uso dei mezzi destinati alle esigenze degli uffici centrali deve essere disposto, sulla base delle esigenze di servizio espresse dagli uffici, di volta in volta dall'area preposta alla gestione dell'autoparco, nel rispetto delle disposizioni del presente capo. 5. L'uso dei mezzi destinati alle esigenze degli uffici periferici deve essere disposto, sulla base delle esigenze di servizio espresse dagli uffici, dal responsabile della struttura periferica competente alla gestione dei mezzi.