Art. 506.
                    Organizzazione dell'autoparco
    1.  La gestione dell'autoparco, di norma, si svolge su dodici ore
giornaliere  per  due  turni  di sei ore, fissando l'orario di inizio
alle  ore 7,30  e l'orario di chiusura alle ore 19,30, fatte salve le
inderogabili ed improrogabili necessita' dovute alla specificita' del
servizio da svolgere.
    2.  Il  dirigente dell'area preposta alla gestione dell'autoparco
organizza l'attivita' della struttura, utilizzando anche gli istituti
della  reperibilita'  e  della  turnazione  con  cadenza settimanale,
nell'ambito  dell'orario  di  servizio  dell'ente definito in sede di
contrattazione collettiva.
    3.  A  tale  scopo  pianifica, in base alle esigenze di servizio,
l'orario individuale dei dipendenti assegnati.
    4.  Al personale autista compete il buono pasto secondo modalita'
definite in sede di contrattazione collettiva.