Art. 506. Organizzazione dell'autoparco 1. La gestione dell'autoparco, di norma, si svolge su dodici ore giornaliere per due turni di sei ore, fissando l'orario di inizio alle ore 7,30 e l'orario di chiusura alle ore 19,30, fatte salve le inderogabili ed improrogabili necessita' dovute alla specificita' del servizio da svolgere. 2. Il dirigente dell'area preposta alla gestione dell'autoparco organizza l'attivita' della struttura, utilizzando anche gli istituti della reperibilita' e della turnazione con cadenza settimanale, nell'ambito dell'orario di servizio dell'ente definito in sede di contrattazione collettiva. 3. A tale scopo pianifica, in base alle esigenze di servizio, l'orario individuale dei dipendenti assegnati. 4. Al personale autista compete il buono pasto secondo modalita' definite in sede di contrattazione collettiva.