Art. 507. M i s s i o n i 1. La richiesta del servizio fuori sede deve pervenire all'area competente alla gestione dell'autoparco, di norma, entro le ventiquattro ore antecedenti lo svolgimento del servizio stesso al fine di consentire al funzionario delegato individuato e nominato per l'autoparco l'anticipazione all'autista che ne faccia richiesta, sulla base delle disposizioni vigenti, una somma non superiore al 75% della spesa presunta. Con le stesse modalita' puo' essere erogato all'autista che si rechi in missione un fondo spese non superiore a euro 260 (duecentosessanta), per eventuali riparazioni e spese impreviste, da restituire al ritorno della missione stessa unitamente alla eventuale rendicontazione delle spese sostenute. 2. Al personale autista che si trovi in missione per una durata giornaliera inferiore alle dodici ore e superiore alle sei ore, in alternativa a quanto previsto all'Art. 507, spetta il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute per un pasto giornaliero nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti. 3. Per missioni superiori alle dodici ore si applicano le disposizioni vigenti in materia. 4. All'autista che si rechi in missione al seguito di componenti della giunta e' riconosciuto il rimborso per il pernottamento anche in albergo di prima categoria su motivata ed espressa autorizzazione degli stessi.