Art. 507.
                           M i s s i o n i
    1.  La  richiesta del servizio fuori sede deve pervenire all'area
competente   alla   gestione   dell'autoparco,  di  norma,  entro  le
ventiquattro  ore  antecedenti  lo svolgimento del servizio stesso al
fine di consentire al funzionario delegato individuato e nominato per
l'autoparco  l'anticipazione  all'autista  che  ne  faccia richiesta,
sulla base delle disposizioni vigenti, una somma non superiore al 75%
della  spesa  presunta.  Con  le stesse modalita' puo' essere erogato
all'autista  che  si rechi in missione un fondo spese non superiore a
euro  260  (duecentosessanta),  per  eventuali  riparazioni  e  spese
impreviste, da restituire al ritorno della missione stessa unitamente
alla eventuale rendicontazione delle spese sostenute.
    2.  Al  personale autista che si trovi in missione per una durata
giornaliera  inferiore  alle  dodici ore e superiore alle sei ore, in
alternativa  a quanto previsto all'Art. 507, spetta il rimborso delle
spese  debitamente documentate sostenute per un pasto giornaliero nei
limiti previsti dalle disposizioni vigenti.
    3.  Per  missioni  superiori  alle  dodici  ore  si  applicano le
disposizioni vigenti in materia.
    4.  All'autista che si rechi in missione al seguito di componenti
della  giunta  e' riconosciuto il rimborso per il pernottamento anche
in  albergo di prima categoria su motivata ed espressa autorizzazione
degli stessi.