Art. 508.
                         Consegna automezzi
    1.  I  mezzi  regionali  vengono  consegnati  ai  conducenti  dal
dirigente  dell'area  preposta  alla gestione dell'autoparco mediante
apposito   verbale   contenente   le   caratteristiche  del  mezzo  e
l'indicazione dell'assegnatario.
    2.  Ogni  autista  consegnatario  di mezzi regionali e' munito di
apposito  foglio  di  viaggio  mensile sul quale deve essere annotata
giornalmente  la  data,  l'ora di partenza e di arrivo, l'indicazione
del  chilometraggio di inizio e di fine del viaggio, la denominazione
delle  localita' raggiunte seguendo gli itinerari piu' brevi agibili,
i  chilometri  percorsi,  i  rifornimenti di carburante effettuati, i
lubrificanti  sostituiti,  la firma di riscontro dell'assessore o del
funzionario all'uopo delegato.
    3.  Alla fine di ogni mese, e non oltre il decimo giorno del mese
successivo,  ciascun  autista  deve  consegnare  il proprio foglio di
viaggio  all'autoparco,  il  quale provvede ad effettuare i necessari
riscontri ed alla loro successiva archiviazione.