Art. 508. Consegna automezzi 1. I mezzi regionali vengono consegnati ai conducenti dal dirigente dell'area preposta alla gestione dell'autoparco mediante apposito verbale contenente le caratteristiche del mezzo e l'indicazione dell'assegnatario. 2. Ogni autista consegnatario di mezzi regionali e' munito di apposito foglio di viaggio mensile sul quale deve essere annotata giornalmente la data, l'ora di partenza e di arrivo, l'indicazione del chilometraggio di inizio e di fine del viaggio, la denominazione delle localita' raggiunte seguendo gli itinerari piu' brevi agibili, i chilometri percorsi, i rifornimenti di carburante effettuati, i lubrificanti sostituiti, la firma di riscontro dell'assessore o del funzionario all'uopo delegato. 3. Alla fine di ogni mese, e non oltre il decimo giorno del mese successivo, ciascun autista deve consegnare il proprio foglio di viaggio all'autoparco, il quale provvede ad effettuare i necessari riscontri ed alla loro successiva archiviazione.