Art. 509. Contrassegno 1. I mezzi dell'autoparco di norma devono essere muniti di uno speciale contrassegno numerato progressivamente. 2. Il contrassegno e' applicato, sulla parte posteriore del mezzo e deve contenere, in modo chiaramente visibile, la dicitura «Regione Lazio - Servizio». 3. Per motivi di sicurezza, puo' essere autorizzata in singoli casi la eliminazione del contrassegno di cui al comma 2.