Art. 509.
                            Contrassegno
    1.  I  mezzi  dell'autoparco di norma devono essere muniti di uno
speciale contrassegno numerato progressivamente.
    2. Il contrassegno e' applicato, sulla parte posteriore del mezzo
e  deve contenere, in modo chiaramente visibile, la dicitura «Regione
Lazio - Servizio».
    3.  Per  motivi  di sicurezza, puo' essere autorizzata in singoli
casi la eliminazione del contrassegno di cui al comma 2.